Telemarketing, stop ai contratti luce e gas al telefono senza autorizzazione degli utenti

(Adnkronos) – Arriva lo stop ai contratti di luce e gas al telefono senza l’autorizzazione degli utenti. Ma non solo. Diverse le novità ‘salva-consumatori’ dal telemarketing selvaggio contenute in alcuni emendamenti al Dl Bollette, approvati giovedì scorso durante la seduta della X Commissione della Camera dei Deputati – Attività produttive, commercio e turismo. 

 

 

Come spiega Consumerismo No Profit, gli emendamenti approvati rappresentano “uno tsunami su tutto il comparto del teleselling”. Saranno infatti legalmente nulli i contratti per forniture di luce e gas siglati al telefono se l’utente non ha espresso formale consenso all’utilizzo dei propri dati per fini commerciali.  

Le società energetiche, poi, dovranno avere una identificabilità telefonica obbligatoria e l’Agcom potrà ordinare il blocco delle linee telefoniche usate dai professionisti per chiamate indesiderate. Prevista anche l’inversione dell’onere della prova: spetterà al venditore dimostrare il consenso preventivo fornito dall’utente contattato. 

Gli emendamenti approvati – a firma di Alberto Gusmeroli (Lega), Silvio Giovine (Fratelli d’Italia), Luca Squeri (Forza Italia), Alberto Luigi Barabotti (Lega), Carmen Letizia Giorgianni (Fratelli d’Italia) e Massimo Milani (Fratelli d’Italia) – prevedono infatti che “è fatto divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche attraverso l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista potrà contattare il consumatore per telefono, anche attraverso l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso per ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto […] I contatti telefonici dovranno essere effettuati dal professionista da un numero che lo identifichi univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto al comma 8-bis e al presente comma sono nulli”. 

“Gli utenti possono segnalare al Garante privacy e all’Agcom i casi di chiamata effettuata in violazione dei commi 8-bis e 8-ter indicando il numero dal quale proviene la chiamata. Ove Agcom nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito della predetta segnalazione, accerta che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante privacy, nell’ambito dell’attività istruttoria può chiedere ad Agcom, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al precedente periodo”. 

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