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Fine vita, l’appello di Ada alla politica: “Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più”

(Adnkronos) – Aveva scelto il nome ‘Coletta’ per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria situazione in un video. 

A leggere le sue parole, la sorella Celeste poiché Ada, colpita dalla sla diagnosticata lo scorso anno, non riesce più a parlare.  

 

 

“In meno di 8 mesi la malattia mi ha consumata. Con una violenza fulminea mi ha tolto le mani, le gambe, la parola. La vita è una cosa meravigliosa finché la si può vivere e io l’ho fatto. Ho vissuto con ardore gioie e dolori, e ho sempre combattuto per quello in cui credo, come la libertà di scelta. Mi sono rivolta alla mia Asl, coinvolgendo anche il tribunale, chiedendo ora quella libertà per me stessa: poter scegliere una vita dignitosa e una morte serena, vicino alla mia famiglia, nel mio Paese, quando la mia condizione diventerà definitivamente insopportabile. E ho intenzione di combattere per questo diritto finché ne avrò le forze. Ma quanto è crudele dover sprecare le ultime forze per una guerra?”, si chiede Ada.  

Ada, infatti, dopo aver ricevuto dalla propria azienda sanitaria il diniego al suicidio assistito, ha dovuto presentare, tramite il collegio legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, un ricorso d’urgenza al tribunale di Napoli, a seguito dell’opposizione al diniego, visto che l’azienda sanitaria non dava seguito alle richieste. Durante l’udienza con l’azienda sanitaria si è concordata una nuova valutazione delle condizioni di Ada. Le visite sono state effettuate e ora è in attesa degli esiti.  

Il diniego iniziale si basava sull’assenza di tre dei quattro requisiti stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale (“Cappato-Antoniani”) per accedere alla morte volontaria assistita in Italia. L’unico requisito riconosciuto era la patologia irreversibile di cui soffre Ada. Mancavano, secondo l’azienda sanitaria, la volontà di procedere con la morte volontaria assistita, la dipendenza da trattamento di sostegno vitale e la presenza di sofferenze ritenute intollerabili dalla paziente. 

“Ada sta affrontando una prova straordinariamente difficile – afferma Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni -. La legge e la Corte costituzionale tutelano il diritto all’autodeterminazione dei cittadini, anche nelle scelte riguardanti la vita e la morte. È responsabilità delle istituzioni e delle autorità sanitarie garantire che questo diritto venga rispettato senza indugi”. “Siamo in attesa della relazione e del parere dell’azienda sanitaria, affinché Ada possa decidere della propria vita nel pieno rispetto della sua volontà, senza ulteriori ritardi burocratici” aggiunge. 

Ad oggi, sono 16 le persone che hanno ricevuto il via libera per l’accesso al suicidio assistito in Italia. 11 di queste hanno avuto accesso, 7 assistite dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni, 4 appresa da media e accesso agli atti (tre in Toscana e una in Emilia Romagna. Le restanti 5 hanno scelto di non procedere o non hanno potuto procedere. 

In assenza di una legge nazionale che regolamenti l’aiuto alla morte volontaria, ovvero l’accesso al suicidio assistito, in Italia questa scelta di fine vita è normata dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani, che ha legalizzato l’accesso alla procedura ma solo a precise condizioni di salute delle persone. La Consulta ha disposto, con una sentenza di incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del codice penale, che la persona malata che vuole accedere all’aiuto alla morte volontaria (suicidio assistito) deve essere in possesso di determinati requisiti: deve essere capace di autodeterminarsi; essere affetta da patologia irreversibile; tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili; essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale. 

Questi requisiti, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Servizio Sanitario Nazionale con le modalità previste dalla legge sulle Dat agli articoli 1 e 2 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, 219/17), previo parere del comitato etico territorialmente competente. L’azienda sanitaria deve inoltre verificare le modalità di esecuzione le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. 

Ai sensi della recente sentenza costituzionale n.135 del 2024 la Consulta ha anche ampliato la portata del requisito del trattamento di sostegno vitale includendo tutte quelle procedure che, indipendentemente dal loro grado di complessità tecnica e di invasività, sono normalmente compiute da familiari o caregivers. Ha inoltre affermato che il requisito del “trattamento di sostegno vitale” può dirsi soddisfatto anche quando non sia in esecuzione perché, legittimamente, rifiutato dalla persona malata. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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