Tra i permessi di lavoro retribuiti I permessi di lavoro, quali sono e come funzionano rientrano le ipotesi di coloro che si assentano dal lavoro per dedicarsi a proprie esigenze di vita, personali e di salute, in quanto portatori di handicap grave ovvero per prestare assistenza a familiari, anch’essi colpiti da handicap in situazione di gravità.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 5 febbraio 1992 numero 104, che riconosce la possibilità di fruire di permessi (entro determinati limiti di durata e nel rispetto di un’apposita procedura di richiesta) per i lavoratori disabili e loro familiari, garantendo una copertura economica tramite una indennità a carico dell’Inps.
– A chi spettano i permessi 104
I permessi 104 retribuiti spettano, come anticipato, ai lavoratori disabili (o ai loro familiari) portatori di handicap in situazione di gravità, secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992.
La condizione di gravità, accertata dall’apposita commissione medica, ricorre quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992).
Stante quanto sopra, il lavoratore maggiorenne disabile con handicap in situazione di gravità, così come sopra definita oppure i suoi familiari, lavoratori dipendenti, possono beneficiare dei permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992, con tre diverse modalità:
- 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore (2 ore di permesso se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese);
- 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata;
- il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire tramite 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino.
Per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità, il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più lavoratori, i quali possono fruirne in via alternativa tra loro dietro presentazione di apposita richiesta, purché non negli stessi giorni.
Il diritto ai permessi 104 si estende ai parenti e affini entro il terzo grado se i genitori o il coniuge ovvero il convivente di fatto del disabile, hanno compiuto 65 anni di età, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, ovvero sono deceduti oppure assenti.
Fino al 2022 poteva fare richiesta dei permessi lavorativi 104 solo un familiare del disabile. Il D.lgs. n. 105/2022 ha abolito, invece, la regola del referente unico per assistere un familiare affetto da handicap grave.
Il diritto alla fruizione dei permessi non ricorre invece se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
I permessi 104 spettano comunque quando il disabile deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate.
Restano esclusi dalla possibilità di fruire della legge 104:
- lavoratori autonomi, collaboratori parasubordinati
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori domestici.
– Pagamento a carico dell’Inps dei permessi 104
Come anticipato, i periodi di assenza dal lavoro per i permessi di cui alla Legge 104/1992 sono economicamente coperti dall’Inps attraverso l’erogazione di un’apposita indennità.
Quest’ultima è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale recupera poi le somme a carico dell’Istituto a mezzo diminuzione dei contributi da versare all’Inps con modello F24.
– Maturazione ferie, permessi, tredicesima e TFR
Con l’obiettivo di non penalizzare il dipendente che si assenta in permesso retribuito, nel corso della fruizione dello stesso è garantita comunque la maturazione di ferie, permessi (previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro), mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima), Tfr.
– Altri benefici connessi alle prestazioni di cui alla legge 104/1992
- Scelta della sede di lavoro
Il lavoratore portatore di handicap grave secondo la Legge 104/1992, o che assiste un parente nella medesima condizione, ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, salvo l’esistenza di ragioni contrarie motivate dall’azienda.
- Rifiuto al trasferimento
Il portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella stessa condizione, non può essere trasferito in altra sede contro la sua volontà, a prescindere dall’esistenza di ragioni motivate dall’azienda.
- Rifiuto di lavoro notturno
Il lavoratore beneficiario di Legge 104/92, oppure che assiste o ha a proprio carico un soggetto beneficiario della Legge 104/92, non può essere adibito al lavoro notturno contro la sua volontà.
- Scelta del part time
I beneficiari della Legge 104/92 hanno il diritto di preferenza nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time.
– Datore di lavoro
Il datore di lavoro può chiedere al dipendente che assiste il disabile una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che:
- il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- non venga compromesso il diritto del disabile ad un’effettiva assistenza;
- tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Daniele Rocchi