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Indennità di disoccupazione Naspi, cosa occorre sapere

 

La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’Impiego) è stata introdotta dal D.lgs. n. 22/2015, con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I destinatari della Naspi sono i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Sono, inoltre, beneficiari dell’indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2025, la disciplina riguardante la Naspi, ha subito significative modifiche, specialmente per i lavoratori che abbiano presentato dimissioni volontarie ed accettato una nuova offerta di lavoro. Secondo le nuove disposizioni, se un lavoratore viene licenziato dalla sua nuova occupazione, avrà diritto alla Naspi solo se ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro. In mancanza di questo requisito, il diritto all’indennità di disoccupazione può considerarsi perso.

Per avere diritto alla Naspi secondo le nuove regole, il lavoratore deve, quindi, soddisfare i seguenti requisiti:

– licenziamento o dimissioni per giusta causa: è necessario che il lavoratore sia stato licenziato oppure che si sia dimesso per giusta causa, ossia per motivi validi e giustificati;

– risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604);

– lavoro nei 4 anni precedenti: il lavoratore deve aver svolto attività lavorativa nei quattro anni precedenti alla richiesta della prestazione;

– accumulo di almeno 13 settimane di contributi: è essenziale aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso l’ultimo datore di lavoro, condizione indispensabile per l’accesso alla Naspi.

Sono comunque escluse le dimissioni per giusta causa e le dimissioni durante i periodi tutelati di maternità e paternità.

In aggiunta, il Collegato lavoro (Legge n. 203, del 13.12.2024) ha disposto che i lavoratori che si assentino senza giustificato motivo per un periodo superiore al termine previsto dal CCNL applicabile, o, in mancanza di disposizioni contrattuali, per più di 15 giorni, non avranno diritto alla Naspi dato che l’indennità di disoccupazione, per come già detto, spetta solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro. Conseguentemente, il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento all’INPS, vale a dire la somma richiesta allo stesso in caso di licenziamento di un lavoratore per le causali che danno diritto alla Naspi, quale finanziamento dell’indennità stessa, pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore in azienda negli ultimi 3 anni.

L’indennità Naspi è corrisposta mensilmente ed ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

La misura della prestazione varia in relazione all’ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.

Nello specifico:

  • se il reddito percepito è inferiore all’importo di riferimento stabilito dalla legge e reso noto ogni anno dall’INPS, l’importo della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
  • se, invece, la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, la Naspi è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.

A partire dal 91esimo giorno, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

I periodi di fruizione della Naspi sono coperti da contribuzione figurativa.

L’attuale normativa prevede altresì che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all’avvio un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 22/2015, la Naspi è compatibile:

  • con un rapporto di lavoro subordinato in due casi:

– conservazione dell’indennità: se chi percepisce la Naspi instaura un rapporto di lavoro con reddito annuo inferiore alla soglia di imposizione fiscale;

– sospensione dell’indennità fino a 6 mesi: se chi percepisce la Naspi instaura un rapporto di lavoro il cui reddito è, invece, superiore alla soglia di imposizione fiscale. Superati i 6 mesi si decade dalla Naspi;

  • con un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa:

– chi percepisce la Naspi, se intraprende un’attività autonoma o di impresa con reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui al D.P.R. 917/1986, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività.

Al lavoratore che percepisce la Naspi è richiesta la regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

In caso di assenze ingiustificate a tali iniziative possono essere adottati nei confronti del lavoratore provvedimenti sanzionatori che possono portare fino alla perdita dell’indennità Naspi e dello stato di disoccupazione.

Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi nei seguenti casi:

– perdita dello stato di disoccupazione;

– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3;

– inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1;

– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la Naspi.

 

Daniele Rocchi

© Riproduzione riservata

Sono un avvocato con competenze specifiche nel diritto del lavoro, recupero crediti e infortunistica. Mi sono laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa e ho accumulato esperienza attraverso il contenzioso in vari Tribunali nazionali. Mi sono specializzato nel diritto del lavoro, risolvendo numerose controversie tra datori di lavoro e lavoratori, anche in collaborazione con associazioni sindacali. Ho maturato esperienza nel recupero crediti, assistendo singoli privati, professionisti, piccole imprese e pubbliche amministrazioni. Offro assistenza specialistica e risposte personalizzate alle esigenze dei miei clienti, con particolare attenzione alla revisione e stesura di contratti e all'infortunistica stradale.
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