Regione Toscana, nello statuto il diritto alla felicità e la possibilità di un nono assessore

FIRENZE – Si allargano i principi fondamentali della Carta dei Toscani: nello Statuto entrano il diritto alla felicità e il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale. Si amplia anche la composizione della giunta: il numero degli assessori passa da otto a nove con un adeguamento alla normativa nazionale. La proposta di legge statutaria, arrivata per una seconda lettura nell’aula del consiglio regionale come previsto dalla Costituzione, è stata approvata a maggioranza, in via definitiva. 22 i voti a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Quattordici i voti contrari di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

È stato il presidente della commissione affari istituzionali Vittorio Salotti (Pd) a illustrare il provvedimento in aula spiegando che interviene sull’articolo 3 dello Statuto ‘sui principi generali’ “dove si recupera il principio della promozione del sistema delle autonomie locali, riconoscendo e salvaguardando l’identità storica culturale, ambientale e sociale della Toscana”. Interviene poi sull’articolo quattro ‘sulle finalità principali’ “dove vengono inseriti il diritto al perseguimento della felicità nell’interesse generale e il diritto alla connettività su tutto il territorio regionale”.

“Viene poi modificato – ha spiegato il presidente Salotti – l’articolo 35 sulla composizione della giunta. Si prevede che la giunta regionale sia composta dal presidente e un numero di assessori non superiori al massimo stabilito dalle leggi dello Stato. La possibilità di nomina del nono assessore è di fatto l’adeguamento dello Statuto alla normativa nazionale. Il decreto Monti (decreto legge 138/2011, convertito) ha infatti riformato i limiti sul numero di assessori consentendo, in casi specifici, anche aumenti. Le Regioni possono, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, adeguarsi secondo due parametri: il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; il numero massimo degli assessori deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. Ed è questo arrotondamento all’unità superiore (il quarantunesimo consigliere regionale identificato nel presidente della giunta) che consente di far scattare il nono assessore in Toscana a legge statale vigente”.

 

 

REDAZIONE

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